Menu della sezione Scambio automatico di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme (DAC7)

FAQ Gestori di Piattaforme

Sì. La comunicazione DAC7 è dovuta in relazione a tutti i Venditori che svolgono Attività pertinenti mediante una Piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte.

Il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022.

La comunicazione DAC7 non prevede la comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori, bensì gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai Venditori attivi rientranti nella definizione all’art. 2, comma 1, lett o) del D.lgs. n. 32/2023. Gli importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Le imposte a qualsiasi titolo trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma vanno dal medesimo comunicate in maniera cumulativa compilando l’elemento Taxes, seguendo le istruzioni fornite nell'Allegato 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023.

Nel caso in cui il property manager presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni previsti dal D.lgs. n° 32/2023 (cfr. FAQ OCSE Sezione I, n. 15). In ogni caso, se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (cfr. D.lgs. n. 32/2023, articolo 10, commi 1 e 2). Nell'ipotesi in cui il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una Piattaforma come Venditore insieme al proprietario dell'immobile, il Gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà comunicare come Venditore oggetto di comunicazione solo il proprietario dell'immobile (cfr. FAQ OCSE Sezione III, n. 9).

Il file è unico ed è costituito dal Messaggio  telematico che contiene il Messaggio DAC7 formato secondo le indicazioni di natura tecnica fornite nell'Allegato 2 al Provvedimento del 20/11/2023 (cfr. Paragrafo 4 “Regole di compilazione del messaggio telematico”) e nel file specificheTecniche_DPI23 presenti nella sezione SERVIZI (sottosezione Specifiche tecniche) del sito.

Ai sensi della normativa DAC7, oggetto di comunicazione è il Venditore ed è da questa figura che dipendono le Attività pertinenti. Se l’Attività pertinente è rappresentata dalla locazione di beni immobili, andrà fornito l’indirizzo e l’identificativo catastale (se disponibile) per ogni proprietà inserzionata. Nel caso di strutture alberghiere, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l’indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l’indicazione delle singole stanze. In tale contesto, la tipologia di proprietà “Hotel room” (DPI902) è da ritenersi come genericamente indicativa dell’attività pertinente e non nel senso dell’indicazione puntuale di ciascuna stanza di hotel oggetto di locazione. Sul punto, possono essere utili anche i chiarimenti presenti nel Commentario alle Model Rules OCSE, dove, in relazione alle stanze di un albergo, viene esplicitato che  molteplici camere d'albergo affittate da un venditore come elementi di un albergo con lo stesso indirizzo sono trattate come un'unica proprietà immobiliare (cfr. par. 71).

No. Per definizione gli elementi MessageRefId e DocRefId devono essere univoci nel tempo e nello spazio (salvo eccezioni relative alla comunicazione a lotti e correttive) e, quindi, in caso di nuova comunicazione detti elementi devono essere sempre nuovi.